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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il periodo 1988-1995 e' autorizzata la spesa complessiva di
lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi
per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e
logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative.
Nella elaborazione del programma dovra' essere data priorita' ai
settori:
a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con
mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attivita' di
ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;
b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare
territoriale e nelle acque internazionali;
c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica
esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di
apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse
operativo;
d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema
tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore
delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.