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La Camera dei deputati ed il Sento della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988
resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi,
comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti
pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitmento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988,
nonche' le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini
di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere
in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e
dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella
Tabella A allegata alla presente legge.
4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per
il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio
di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire
9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata
alla presente legge.
5. Gli importi previsti al comma 4 per le Tabelle B e C e quelli
corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli
anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo
contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono
essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative
legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati
dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della
minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno
degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno
negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno
positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai
fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto
entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i
medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da
lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che
risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta
subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti
agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere,
e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da
essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni
di spesa sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti
capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui
alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni
contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte
di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo
che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti
legislativi e' destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da
finanziare stabilito al comma 1 del presente articolo.
6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio del 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso dell'anno
alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma
6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro.
8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti
dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in
bilancio di uno o piu' limiti di impegno l'impegnabilita' di ciascuna
annualita' e' ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione.
Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate
economie di bilancio.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi
contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle
Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome,
resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire
1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita'
occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale
militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo
stesso.
10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge
29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le provincie ed i comuni nonche'
gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci
relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento
dei rinnovi contrattuali.
11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei
trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non
deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si
applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede
di Relazione previsionale e programmatica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - Al fine di adeguare le
entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla
finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui
si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale,
il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente
al disegno di legge di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria"
con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a
disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello
Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli
enti che si ricollegano alla finanza statale.
La legge finanziaria indica il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre,
con le entrate, a determinare le disponibilita' per la
copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio
annuale.
La legge finanziaria provvede a tradurre in atto alla
manovra di bilancio per le entrate e le spese che si
intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal
precedente art. 4".
L'art. 4 della stessa legge, richiamato nell'ultimo
comma dell'articolo sopra riportato, reca norme sul
bilancio pluriennale di previsione dello Stato.
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978
e' riportato nella nota all'art. 1, comma 4.
- Il terzo comma dell'art. 17 della citata legge n.
468/1978 prevede: "Le riassegnazioni ai capitoli di spesa
di cui all'art. 5, ultimo comma, della presente legge sono
disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi
alla Corte dei conti e riguardano le somme versate
all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno
finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque
entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli
di spesa dell'anno successivo".
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 e' il
seguente:
"Art. 10 (Fondi speciali). - Nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi
fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al
successivo art. 11, destinati a far fronte alle spese
derivanti da progetti di legge che si prevede possano
essere approvati nel corso dell'esercizio.
Le somme di cui al primo comma possono essere portate in
aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di
capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le
autorizzano.
I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che
siano destinati al finanziamento di spese correnti o di
spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.
In appositi elenchi allegati allo stato di previsione
del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per
i quali viene predisposta la copertura con i fondi
speciali.
Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo
comma, entro la chisura dell'esercizio, costituiscono
economie di spesa.
La copertura finanziaria - nella forma di nuove o
maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di
accantonamenti nei fondi speciali - relativa a
provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine
dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo
purche' tali provvedimenti entrino in vigore entro il
termine di detto esercizio successivo.
In tal caso, ferma restando l'acquisizione della
copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente,
al bilancio dell'esercizio in cui e' stata iscritta, le
nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel
bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi.
Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del
tesoro".
Nota all'art. 1, comma 6:
Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n.
887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Con effetto
dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano
per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge
di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere
efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base
triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento
annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della
legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di
previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera,
per le disposizioni di legge di cui al comma precedente,
uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel
bilancio dello Stato per l'anno 1985".
Nota all'art. 1, comma 7:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 e' il
seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio".
Nota all'art. 1, comma 8:
Il dodicesimo comma dell'art. 20 della legge n. 468/1978
prevede che: "Decorsi i termini di impegnabilita', di cui
al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma
dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e
dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli
stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli
esercizi successivi saranno determinati in relazione alle
effettive annualita' da pagare".
Nota all'art. 1, comma 9:
Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-
quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione
delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede
il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le
compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da
destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata
la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il
triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli
anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara'
determinato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma
precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva,
non puo' assumere impegni di spesa superiori allo
stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se
non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con
legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di
cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della
copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione delle norme
concernenti il personale statale si provvede mediante
corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara'
iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla
ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le
regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici
non economici cui si applica la presente legge".
Nota all'art. 1, comma 10:
Per il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 si veda
la precedente nota all'art. 1, comma 9.
Nota all'art. 1, comma 11:
Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) prevede che: "Per gli anni 1986, 1987 e
1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti
economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente
dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata
Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle
regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non
economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unita'
sanitarie locali, dalle societa' e dai consorzi di diritto
privato il cui capitale sia interamente posseduto da
regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui
partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche
in gestione commissariale governativa, dalle aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di
concessione, dovuti a variazioni dell'indennita'
integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti
di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i
miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve
superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento
degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente
per stipendi, indennita' integrativa speciale, tredicesima
mensilita' ed ogni altro assegno comunque denominato,
escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennita' di
missione e di trasferimento".