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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZANONE, Ministro della
difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 1479/1965
(Riordinamento delle carriere e revisione degli organici
degli impiegati civili del Ministero della difesa) cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - Gli ispettori generali tecnici capi, di cui
alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati
appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche di
cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al
presente decreto".