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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al
fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e
l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli
obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.
2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra
i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni
relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli
destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonche' i
criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui
all'articolo 8, devono rispettare.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e'
operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.