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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli
scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione
di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei
decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340. Sono
altresi' fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
I comunicati relativi alla mancata conversione dei DD.LL.
n. 231/1987 e n. 340/1987, non convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali, sono stati
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 192 del 19 agosto 1987 e n. 240 del 14
ottobre 1987.