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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed
integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure
urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e
per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: "Per la concessione del contributo relativo alla
realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1.
Detto contributo e' fissato nella misura del 5,50 per cento
sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma
approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente
all'istituto mutuante";
al comma 6, al capoverso, dopo le parole: "destinate ai contributi
di cui al comma 1- ter ", sono aggiunte le seguenti: ", per le
finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c),".
All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di
coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di
raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e' costituito un
ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre
funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere
ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione
di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato
dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso
sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del
turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla
tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del
connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai
ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unita'
della qualifica iniziale del VII livello".
All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: "aventi diritto", sono
aggiunte le seguenti: "nell'ambito della stessa regione".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
27 del 3 febbraio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 21 aprile 1988.
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