Legge Ordinaria n. 92 del 21/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 25 marzo 1988 n. 71)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed
integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6 marzo 1987, n. 65, concernente misure
urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di  impianti  sportivi,
per  la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e
per l'utilizzazione  dei  finanziamenti  aggiuntivi  a  favore  delle
attivita'  di  interesse  turistico,  e'  convertito  in legge con le
seguenti modificazioni:
 All'articolo 1:
   al  comma  5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti
dai seguenti:  "Per  la  concessione  del  contributo  relativo  alla
realizzazione  di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), si applicano le norme di cui ai commi  4  e  5  dell'articolo  1.
Detto   contributo  e'  fissato  nella  misura  del  5,50  per  cento
sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile  con  il  programma
approvato,   da   corrispondere   in  10  rate  annuali  direttamente
all'istituto mutuante";
  al  comma 6, al capoverso, dopo le parole: "destinate ai contributi
di cui al comma 1- ter ",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  per  le
finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c),".
 All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "2-  bis.  Per  le  esigenze  di  funzionamento  del  Comitato  di
coordinamento per la programmazione dell'impiantistica  sportiva,  di
raccordo  con  il  parallelo  Comitato previsto dall'articolo 2 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la  commissione  tecnica  di  cui
all'articolo  1,  comma  3,  del  presente  decreto, e' costituito un
ufficio  di  segreteria  paritetico  Stato-regioni  composto  da  tre
funzionari   statali,   di  cui  uno  con  qualifica  di  consigliere
ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in  posizione
di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato
dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria e' posto alle  dirette
dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso
sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del  Ministero  del
turismo  e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  e  dalla
tabella   XX   annessa  al  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica che in tal senso  viene  modificata.  Alla  copertura  del
connesso  onere  finanziario si provvede mediante la soppressione dai
ruoli del Ministero del turismo e  dello  spettacolo  di  due  unita'
della qualifica iniziale del VII livello".
 All'articolo  8,  al comma 2, dopo le parole: "aventi diritto", sono
aggiunte le seguenti: "nell'ambito della stessa regione".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CARRARO, Ministro del turismo e
                                  dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  2  febbraio  1988,  n.  22,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          27 del 3 febbraio 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 21 aprile 1988.
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