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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti
in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in
Sicilia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di
Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di
risanamento dei centri storici di Palermo e Catania";
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in
ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia
paesaggistica e ambientale";
al comma 6, ultimo periodo, la parola: "provvede" e' sostituita
dalle seguenti: "puo' provvedere".
All'articolo 2, nel comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: "per il risanamento" sono
inserite le seguenti: "sociale, ambientale e";
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ambientale";
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per
il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per
la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli
argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel
bacino del fiume Oreto".
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e
dei princi'pi generali dell'ordinamento" sono sostituite dalle
seguenti: "dei princi'pi generali dell'ordinamento e delle norme
comunitarie".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "ordinariamente competenti," sono
inserite le seguenti: "nonche' quelle integrative erogate dallo
Stato,".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono
sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune";
al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"tre anni";
il comma 3 e' soppresso.
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "per le citta' di Palermo, Catania e
Messina" sono soppresse;
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta
salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali
e loro accelerazione"; al secondo periodo, dopo le parole: "salva la"
e' inserita la seguente: "eventuale".
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le
attivita' svolte.
2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a
decorrere dalla loro entrata in vigore".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
25 del 1 febbraio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 6 aprile 1988.