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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha
personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' l'ente che ha il
compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare
riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e
raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con
l'estero. L'Istituto svolge la propria attivita', improntata a
criteri di efficienza ed economicita', sulla base di programmi
approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive.
Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto
ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed
e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con
l'estero.
2. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attivita'
dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al
raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con
il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione
relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva
le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente
legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro
vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione
sull'attivita' svolta nell'esercizio scaduto, con particolare
riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti,
e allo stato di attuazione dei programmi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.