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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione
e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal
decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n.
215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' incrementata di 1.000
unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie (4 livello). Alla
copertura dei posti suddetti si provvede:
a) mediante l'assunzione, nella misura del 40 per cento dei
posti, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno contottanta
giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualita'
di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono
superati i limiti di eta' per l'assunzione, secondo le modalita'
stabilite dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436,
fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;
b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 60 per cento
dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a
posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneita'. A
tal fine sara' predisposta una graduatoria nazionale di tutte le
idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali
dal 3 ottobre 1985 alla data di pubblicazione della presente legge.
2. I posti che non risultino coperti con le modalita' di cui al
comma 1 saranno oggetto di concorso pubblico secondo le vigenti
disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 275/1971 concerne la revisione dei ruoli
organici del personale degli istituti di prevenzione e pena
del Ministero di grazia e giustizia.
- Il D.P.R. n. 276/1971, emanato in base a delega
legislativa concessa dall'art. 25 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, reca norme in materia di assunzioni
temporanee di personale presso le amministrazioni dello
Stato.
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 356/1987
(Provvedimenti urgenti per il personale
dell'Amministrazione della giustizia) e' il seguente:
"Art. 3 (Assunzione di vigilatrici penitenziarie). - 1.
Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice
penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore
del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di
coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta
giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in
qualita' di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di eta' per
l'assunzione.
2. La graduatoria sara' formata in base al punteggio
conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio
su materie attinenti alle mansioni proprie delle
vigilatrici penitenziarie. A parita' di punteggio avranno
la precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale
di giornate di lavoro in qualita' di vigilatrici
penitenziarie straordinarie; in caso di parita' di merito,
si applica l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. La commissione esaminatrice per la valutazione della
prova del colloquio e' composta ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di
merito i candidati che abbiano conseguito una votazione
inferiore a ventuno trentesimi".