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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va
interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari
ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo
definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende
riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
2. La disposizione concernente la direzione di istituti o
laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si
intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.
3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e
laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici
l'aspettativa e' senza assegni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.P.R.
n. 382/1980 si vedano le note che seguono.
Nota all'art. 1:
L'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), come
modificato dall'art. 4 della legge n. 705/1985, e' cosi'
formulato:
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
dei consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda
in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario
nazionale, che considerera' le caratteristiche e le
dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno
che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con
le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13,
la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui
sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e
attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei
loro confronti, per la partecipazione agli organi
universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al
comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo
1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".