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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge
26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto
nazionale di studi verdiani.
2. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e
ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in
Parma.
3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi
nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale.
In particolare:
a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle
varie documentazioni inerenti all'attivita' e alla vita di Giuseppe
Verdi, nonche' delle altre documentazioni, in primo luogo musicali,
afferenti al filone culturale verdiano;
b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella
cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche
contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;
c) sviluppa attivita' di promozione culturale ed educativa nel
settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;
d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla
formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo
ai livelli di operativita' specialistica d'intesa, se del caso, con
altri enti che abbiano competenza in materia di formazione
professionale;
e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti
culturali italiani e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 290/1963, abrogata dall'art. 12 della
presente legge, reca: "Istituzione a Parma di un Istituto
di studi verdiani". Con l'art. 1 della predetta legge n.
290/63, del quale si omette la pubblicazione, e' stato
istituito l'Istituto in parola, sottoponendolo alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e ne
sono stati determinati gli scopi.
- La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di
contributi statali ad enti culturali".