Legge Ordinaria n. 128 del 07/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 15 aprile 1989 n. 88)
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione  e'  istituita  una
commissione  d'inchiesta  sull'attuazione  degli  interventi  per  la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori della  Basilicata  e  della
Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. 
  2. La commissione e' composta da venti senatori  e  venti  deputati
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il
criterio della proporzionalita' tra i gruppi parlamentari e  comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna  componente
politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. 
  3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono  alla  nomina
del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti
della commissione, tra  i  membri  dell'uno  e  dell'altro  ramo  del
Parlamento  e  alla  convocazione  della   stessa   perche'   proceda
all'elezione di due vice presidente e due segretari. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il seguente:
             "Art.  82.  - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
          materie di pubblico interesse.
             A   tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei  vari  gruppi.  La commissione d'inchiesta procede alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni dell'autorita' giudiziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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