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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e' istituita una
commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della
Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.
2. La commissione e' composta da venti senatori e venti deputati
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il
criterio della proporzionalita' tra i gruppi parlamentari e comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente
politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina
del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti
della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del
Parlamento e alla convocazione della stessa perche' proceda
all'elezione di due vice presidente e due segretari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria".