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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal
comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.