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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'Universita' di Bologna e' concesso un contributo
straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988, finalizzato allo
sviluppo della informatizzazione, all'acquisto di attrezzature
scientifiche per gli istituti e i dipartimenti, all'arricchimento
degli archivi, delle biblioteche e dei musei dell'Universita' di
Bologna, nonche' all'attribuzione di premi di studio per giovani
laureati.
2. La gestione dei fondi di cui al comma 1 e' disciplinata in
conformita' al comma 2 dell'articolo 4 della legge 16 marzo 1987, n.
113, e dalla normativa emanata in attuazione del medesimo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 113/1987
(Celebrazioni del IX centenario dell'Universita' di
Bologna) e' il seguente:
"2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese
provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilita'
pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno
consentire rapidita' di spesa ed essere improntate al
rispetto dell'autonomia degli organi universitari
prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva
destinazione dei fondi".