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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini del contemporaneo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e del referendum di
indirizzo sul conferimento al Parlamento stesso di un mandato
costituente, si applicano, per la compilazione e distribuzione dei
certificati elettorali nonche' per la costituzione dell'ufficio
elettorale di sezione, le norme del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, relative agli elettori residenti nel
territorio dei Paesi membri della Comunita' europea.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 361/1957 reca: "Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati".
- La legge n. 18/1979 reca: "Elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo".