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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente
autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo
1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui
alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere
dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun
ente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 88/1973 reca: "Aumento del contributo
dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco
nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo
straordinario a detto ente".
- La legge n. 815/1972 reca: "Aumento del contributo
dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del
Gran Paradiso".