Legge Ordinaria n. 14 del 18/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1989 n. 22)
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  presente  legge  si  applica  ai  titolari degli assegni di
formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n.  350.0.1  e
n. 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e  23  dicembre
1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1› giugno 1977, n.
285, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  fruiscano  degli assegni
medesimi.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il   testo  dell'art.  26  della  legge  n.  285/1977  e
          successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti per
          l'occupazione giovanile) e' il seguente:
             "Art.  26.  -  Per  il  periodo  di  applicazione  della
          presente legge, l'amministrazione  centrale  e  le  regioni
          predispongono  programmi  di  servizi  ed  opere  intesi  a
          sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali,  oltre
          al  personale  istituzionalmente  addetto,  possono  essere
          destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
             I programmi si articolano in progetti specifici definiti
          d'intesa con i comuni o gli  altri  enti  istituzionalmente
          preposti   alla   loro  attuazione,  o  su  proposta  delle
          associazioni  cooperative  giuridicamente  riconosciute   o
          delle  cooperative  di  cui  all'art. 27, e si possono, tra
          l'altro, riferire ai seguenti settori:
              beni culturali ed ambientali;
              patrimonio  forestale,  difesa  del  suolo e censimento
          delle terre incolte;
              prevenzione degli incendi nei boschi;
              servizi antincendi;
              aggiornamento del catasto;
              turismo e ricettivita';
              ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
              servizi in materia di motorizzazione civile;
              servizi   in   materia   di  trattamenti  pensionistici
          demandati alla competenza  dell'amministrazione  periferica
          del tesoro;
              carte geologiche, sismiche e delle acque;
              assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
              sperimentazione  agraria e della pesca, fitopatologia e
          servizio ausiliario ed esecutivo  nella  repressione  delle
          frodi;
              attivita'   e   servizi  di  interesse  generale  o  di
          rilevanza sociale.
             Gli  enti  pubblici  non  economici, cui si applicano le
          disposizioni contenute nella legge 20 marzo  1975,  n.  70,
          fatta  eccezione  per  quelli  per  i  quali  sono in corso
          processi di soppressione per effetto della legge  stessa  o
          di  leggi  successive,  possono  predisporre, per la durata
          massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva  per
          i  settori  produttivi  ed  in  particolare  per la ricerca
          scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti
          possono   essere  predisposti  anche  dalla  Cassa  per  il
          Mezzogiorno e da organismi da  questa  promossi,  alla  cui
          realizzazione  si provvede con specifici criteri, modalita'
          e procedure all'uopo  fissate  dal  CIPE  su  proposta  del
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
             I  progetti  di  cui  al precedente comma possono essere
          predisposti con le stesse modalita'  e  procedure  da  enti
          morali    ad    alta    specializzazione   scientifica   su
          atorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             I  comuni e le comunita' montane possono presentare alla
          regione territorialmente competente progetti  specifici  di
          intervento nei settori indicati nel comma precedente.
             I  progetti  riguardano la creazione, l'ammodernamento e
          lo sviluppo  dei  servizi  ed  opere  di  cui  al  presente
          articolo,  prevedono  le  connesse  attivita' di formazione
          professionale,  indicano  i  tempi  e   le   modalita'   di
          attuazione,  il  numero dei giovani da utilizzare, la spesa
          per  le  attrezzature,  per   il   personale   e   per   il
          funzionamento.
             Le  amministrazioni  pubbliche  e  gli enti responsabili
          dell'attuazione dei progetti  presentano  alla  sezione  di
          collocamento   competente   per   territorio  la  richiesta
          numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4
          della  presente  legge,  da  utilizzare  nell'attuazione di
          progetti medesimi,  con  la  indicazione  delle  qualifiche
          richieste.
             Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di
          quattro  e  un  massimo  di  dodici  mesi,  salva   diversa
          determinazione   del  CIPE,  ai  sensi  del  secondo  comma
          dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato.
             La  durata  delle prestazioni oggetto del contratto deve
          in ogni caso non essere inferiore a venti ore  settimanali.
             I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel
          presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di
          preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
             I  giovani  destinati  ai progetti specifici predisposti
          dalle regioni fruiscono delle prestazioni  assistenziali  e
          previdenziali  erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti
          locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
          locali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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