Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n.
1354, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n.
329, e' sostituito dal seguente:
"Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con
riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di
fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul
peso complessivo del cereale impiegato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 1354/1962
(Disciplina igienica della produzione e del commercio della
birra), cosi' come modificato dalla legge n. 329/1974 e
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" e' riservata al
prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di
saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae
dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed
acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere,
sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto,
stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei
prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di
lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie
fasi di produzione.
Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di
frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o
macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale
massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del
cereale impiegato".