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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto
la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 19 del R.D. n. 1578/1933 (Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 19. - Nel mese di ottobre di ogni anno i consigli
dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per
la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli
iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli
affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al
Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che
potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei
procuratori.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del
Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il
successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi
procuratori che complessivamente potranno essere iscritti
nell'anno seguente negli albi dei tribunali compresi in
ciascun distretto di corte d'appello e la loro ripartizione
nei singoli albi.
Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in
cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.
Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano
compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese
di novembre".