Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i
passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della
categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei
trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1978,
hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi
situazione di marcia.
2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge e' tenuto
ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di
sicurezza.
3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli
articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 60.000 a L.
100.000, ridotta della meta' se le violazioni sono commesse nei
centri abitati. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. E' abrogato
il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
4. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8
dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati
dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) le donne in stato di gravidanza;
b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche
incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;
c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o
di soccorso.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il diritto
all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da
esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradle, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei
veicoli delle categorie M 1 e N 1, di cui all'allegato I del citato
decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere
trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi
omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.
7. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1988, n. 111,
e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: "Norme relative alla
omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento".
I veicoli a motore della categoria M 1 sono i veicoli a
motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno
quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad
una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere
oltre al sedile del conducente.
I veicoli a motore della categoria N 1 sono i veicoli a
motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad
una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.
- Il testo vigente degli articoli 20, 21, 22 e 23 della
legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente
di guida comunitaria e nuove disposizioni per il
conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e
la sicurezza stradale) e' il seguente:
"Art. 20. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1,
di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei
trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, immatricolati a
partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza
in corrispondenza dei posti anteriori.
2. I veicoli a motore della categoria M 1, di cui
all'allegato I del citato decreto del Ministro dei
trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1
gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di
sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono
essere del tipo approvato, recare il marchio di
omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei
trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983,
e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1 e 3.1.2
dell'allegato I al decreto medesimo.
Art. 21. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1, di
cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei
trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati prima del 1
gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di
sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono
essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite
o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le
cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il
marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16,
della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. (Omissis: v. in calce al presente articolo).
4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture
di sicurezza le automobili di interesse collezionistico
iscritte negli appositi registri.
Il comma 3 del sopracitato articolo e' stato abrogato
dal comma 7 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso
cosi' recitava: "3. Le disposizioni relative all'obbligo
dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si
applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i
punti di attacco specifici".
"Art. 22. - 1. I veicoli a motore della categoria M 1 di
cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei
trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in
corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in
conformita' con la direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.
2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo
approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del
citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre
1982".
"Art. 23. - 1. Decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i bambini minori di quattro
anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei
veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del
citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo
1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di
ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la
normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.
2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni
possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle
categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi
sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati
secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il conducente ed i passeggeri
occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1
hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori
dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di
indossare la cintura di sicurezza.
5. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei
sistemi di tenuta, le modalita' di omologazione, gli
accertamenti della conformita' della produzione ed i
controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti
emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni
Unite, Commissione economica per l'Europa.
6. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al
comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della
Commissione delle Comunita' europee recepite in Italia,
queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.
7. (Omissis: v. in calce al presente articolo).
8. Il Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno,
stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero
dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di
utilizzare sistemi di ritenuta".
Il comma 7 del sopracitato articolo e' stato abrogato
dal comma 4 dell'art. 1 della legge qui pubblicata. Esso
era cosi' formulato: "7. Il conducente del veicolo e'
responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute
nella presente legge, relative all'equipaggiamento con
cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro
utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
duecentomila". - Il titolo IX del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n.
393/1959, diviso in due capi, riguarda norme sulla polizia
stradale e disposizioni penali. L'art. 137 di detto testo
unico, inserito nel capo I del richiamato titolo IX, cosi'
recita': "Art. 137 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli
ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della
specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato, n.d.r.).
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dall'art. 130, comma primo, lettera a), spetta inoltre:
a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade statali, dell'ispettorato della viabilita' del
Ministero dei lavori pubblici, del genio civile,
dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai
funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici
delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo
dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli
ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale,
costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero
dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle
province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di
capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di
polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo,
lettere b), c) e d), spetta inoltre agli ufficiali e
sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel
comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con
decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli
per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il
distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari
cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in
materia di circolazione stradale".