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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.