Legge Ordinaria n. 15 del 23/01/1989 (Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1989 n. 22)
Concessione di un contributo annuo all'Universita' di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'Universita' degli studi di Bologna e' concesso un contributo
annuo di lire  300  milioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  di
carattere   scientifico,   didattico  e  di  ricerca  previste  dalle
convenzioni tra l'Universita' stessa e  il  John  Hopkins  University
Bologna Center.
  2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e
al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle  questioni
di  comune  interesse,  anche  al  fine  di  coordinare le rispettive
iniziative e  di  favorire  il  reciproco  utilizzo  delle  strutture
didattiche e scientifiche degli enti medesimi.
  3.  Il  John Hopkins University Bologna Center cura direttamente la
gestione delle  attivita'  per  le  iniziative  di  cui  al  presente
articolo.   Il   controllo  contabile  della  gestione  e'  demandato
all'Universita'  di  Bologna,  cui  annualmente  viene   erogato   il
contributo   di   cui   al   comma   1,  dietro  presentazione  della
documentazione relativa alle convenzioni di cui al medesimo comma  1.
  4. Sulla base di apposita convenzione gli studenti del John Hopkins
University Bologna Center possono essere  autorizzati  a  partecipare
alle  attivita'  sportive  dell'Universita'  di  Bologna,  usufruendo
all'uopo delle relative attrezzature.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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