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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'Universita' degli studi di Bologna e' concesso un contributo
annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di
carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle
convenzioni tra l'Universita' stessa e il John Hopkins University
Bologna Center.
2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e
al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni
di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive
iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture
didattiche e scientifiche degli enti medesimi.
3. Il John Hopkins University Bologna Center cura direttamente la
gestione delle attivita' per le iniziative di cui al presente
articolo. Il controllo contabile della gestione e' demandato
all'Universita' di Bologna, cui annualmente viene erogato il
contributo di cui al comma 1, dietro presentazione della
documentazione relativa alle convenzioni di cui al medesimo comma 1.
4. Sulla base di apposita convenzione gli studenti del John Hopkins
University Bologna Center possono essere autorizzati a partecipare
alle attivita' sportive dell'Universita' di Bologna, usufruendo
all'uopo delle relative attrezzature.