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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose
esposte al rischio di sprigionamento di grisu' nonche', in deroga a
quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie
che corrono il rischio di venire a contatto con il grisu' convogliato
attraverso il circuito di ventilazione sotterranea.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 675/1982 reca: "Attuazione della
direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera
esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di
protezione".
- Il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727/1982 reca:
"Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
'atmosfera esplosiva'".