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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i bandi di concorso o d'arruolamento per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica possono prevedere, tenuto conto delle
esigenze della Sanita' militare, che abbiano titolo all'ammissione ai
predetti corsi anche i laureati in odontoiatria, in possesso della
relativa abilitazione all'esercizio professionale, che ne facciano
domanda.
2. Gli ufficiali reclutati con le modalita' di cui al comma 1, che
abbiano superato il corso di formazione iniziale, sono nominati
sottotenente o guardiamarina odontoiatra.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI