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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione)
1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il
compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo
sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore
di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione
"universita'".
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da'
attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle
universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di
autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati
dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n.
400.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione".
- L'art. 33 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad
esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato".
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri".