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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non
superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la
dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 50/1971, modificata dalle leggi n. 51/1976 e
n. 193/1986, reca: "Norme sulla navigazione da diporto".
Nota all'art. 1:
Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al
titolo.