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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui
al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e'
differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le
imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge n.
67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria) e' il seguente: "2. Sono comunque considerate
nei termini le domande presentate entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge". (N.B.: I sei
mesi decorrono dal 10 marzo 1987, giorno di entrata in
vigore della legge).
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987,
e' il seguente:
"Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione). 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove
norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese
radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato
la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente
propri programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per
non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far
tempo dal 1 gennaio 1986:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi
di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della
Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto
alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza".