Legge Ordinaria n. 183 del 18/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 maggio 1989 n. 120 suppl. ord.)
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                    approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       (Finalita' della legge) 
 
  1. La presente legge ha per  scopo  di  assicurare  la  difesa  del
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione  e  la  gestione  del
patrimonio idrico per gli  usi  di  razionale  sviluppo  economico  e
sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 
  2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite  dalla  presente
legge, la pubblica amministrazione svolge ogni  opportuna  azione  di
carattere  conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione  degli
interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni  che
seguono. 
  3. Ai fini della presente legge si intende: 
  a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali; 
  b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine; 
  c) per corso d'acqua: i corsi  d'acqua,  i  fiumi,  i  torrenti,  i
canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici; 
  d) per  bacino  idrografico:  il  territorio  dal  quale  le  acque
pluviali o di fusione  delle  nevi  e  dei  ghiacciai,  defluendo  in
superficie,  si  raccolgono   in   un   determinato   corso   d'acqua
direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio  che  puo'
essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi  compresi
i suoi rami terminali con le foci in mare ed  il  litorale  marittimo
prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque
di  piu'  corsi  d'acqua,  esso  si  intende  ricadente  nel   bacino
idrografico  il  cui  bacino  imbrifero  montano  ha  la   superficie
maggiore, 
  e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito
dalla competente autorita' amministrativa. 
  4.  Alla  realizzazione  delle  attivita'  previste  al   comma   1
concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni  a
statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento  e  di
Bolzano, le provincie, i comuni, le comunita' montane, i consorzi  di
bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano. 
  5.  Le  disposizioni  della  presente  legge  costituiscono   norme
fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica  nonche'
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'Art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'Art. 1:
          Il testo dell'Art. 117 della Costituzione e' il seguente:
          "Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
          legislative nei limiti dei principi fondamentali  stabiliti
          dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse non
          siano in contrasto con l'interesse nazionale e  con  quello
          di altre regioni:
          ordinamento   degli  uffici  e  degli  enti  amministrativi
          dipendenti dalla Regione;
          circoscrizioni comunali;
          polizia locale urbana e rurale;
          fiere e mercati;
          beneficienza    pubblica   ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
          istruzione   artigiana   e   professionale   e   assistenza
          scolastica;
          musei e biblioteche di enti locali;
          urbanistica;
          turismo ed industria alberghiera;
          tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
          viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse
          regionale;
          navigazione e porti lacuali;
          acque minerali e termali;
          cave e torbiere;
          caccia;
          pesca nelle acque interne;
          agricoltura e foreste;
          artigianato;
          altre materie indicate da leggi costituzionali.
          Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
          potere di emanare norme per la loro attuazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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