Legge Ordinaria n. 184 del 16/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 25 maggio 1989 n. 120)
Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il programma nazionale di ricerche  aerospaziali  (PRORA),  gia'
denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per  la
programmazione economica (CIPE) de 20 luglio 1979,  e'  un  programma
destinato  a  finalita'  di  ricerca,  sperimentazione,  interscambio
dell'informazione   e   formazione   del   personale   nel    settore
aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica  ed
economica del settore  stesso.  Le  attivita'  attinenti  al  settore
spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano  spaziale
nazionale in stretto coordinamento con  l'Agenzia  spaziale  italiana
(ASI). 
  2. La progettazione, la realizzazione e  la  gestione  delle  opere
strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede  in
Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potra'
avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente
partecipazione pubblica. 
  3. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2  e'  valutato
nell'ammontare complessivo di lire 600  miliardi,  comprensivo  della
somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1,  lettera  m),  della
legge 29 marzo 1985, n. 110, nonche' della somma di lire 65 miliardi,
gia'  assegnata,  allo  scopo,  dal  Ministro  per   gli   interventi
straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1› marzo  1986,  n.
64. 
  4. Al  maggior  onere  di  lire  500  miliardi,  da  ripartire  nel
quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi  per  il  1988,
lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno  degli
anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni  di
spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  della lettera m) dell'art. 1 della legge n.
          110/1985 (Utilizzazione delle  disponibilita'  residue  sul
          Fondo  investimenti  e  occupazione  - FIO, nell'ambito del
          Fondo occorrente per far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da
          provvedimenti  legislativi  in corso per l'anno 1984) e' il
          seguente:
             "Al  fine  del  sostegno  degli investimenti nei settori
          produttivi  e  infrastrutturali,  le  residue  risorse  del
          'Fondo  investimenti e occupazione' relativo all'anno 1984,
          pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:
              (Omissis)
               m)  55  miliardi  per l'avvio di centri di ricerca nel
          Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a.  per
          la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10
          miliardi all'ENI per il Centro di ricerca  sul  carbone  in
          Sardegna,  di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca
          sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna".
             -   La  legge  n.  64/1986  reca:  "Disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)