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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'approvazione delle domande presentate ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte
per esaurimento dei fondi, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire
330 miliardi a carico delle disponibilita' del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto
dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
2. Ferme restando le altre disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per gli investimenti oggetto
delle domande di cui al comma 1, presentate da imprese non ubicate
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il contributo concedibile,
commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA, e' pari al:
a) 25 per cento, per le imprese aventi meno di 100 dipendenti;
b) 20 per cento, per le imprese aventi da 100 a 199 dipendenti;
c) 10 per cento, per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
contributi il cui onere grava sull'autorizzazione di spesa di lire 70
miliardi di cui all'articolo 15, comma 35, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.
4. Per lo svolgimento delle attivita' relative alla trattazione
delle domande di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in attesa della revisione degli
organici del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' chiedere, dopo che sia stata data attuazione
alle procedure di mobilita' di cui alla legge 29 dicembre 1988, n.
554, ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il
comando del personale occorrente, fino ad un massimo di dodici
unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative restano a
carico dell'amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.
5. Il comando di cui al comma 4 e' disposto dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, o dagli enti
pubblici, anche economici, nell'interesse e nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, per riconosciute esigenze di servizio del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un
periodo di tempo determinato, rinnovabile nel caso in cui le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
o gli enti pubblici, anche economici, che dispongono il comando
accertino il permanere delle predette esigenze.
6. Per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale
brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, comprese le spese per l'automazione dei servizi, e'
stanziata la somma di lire 4 miliardi per il triennio 1989-1991. A
tale onere si fa fronte con le disponibilita' del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, come integrato per effetto
dell'articolo 15, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La
somma di lire 4 miliardi e' pertanto iscritta nello stato di
previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme
urgenti in materia di agevolazioni della produzione
industriale delle piccole e medie imprese e di
rifinanziamento degli interventi di politica mineraria) e'
il seguente:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dall'articolo 1 della
legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e
medie imprese industriali, individuate ai sensi
dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12
agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o
associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a
50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data
del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine
operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con
deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro
gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle
seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, trasporto,
magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di
lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati,
gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati
destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione della documentazione tecnica, alla
programmazione e gestione dei flussi produttivi, al
controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle
macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle
precedenti lettere a), b), e c). Le agevolazioni non sono
ammissibili per i soli pacchetti di programma ne' per la
parte di costo eccedente quello delle macchine e delle
apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai
sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire
350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai
sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla
lettera d), non puo' superare il venticinque per cento del
contributo totale.
3. Le modalita', i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande e per la concessione dei
benefici sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del
contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in
conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di
liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
giugno 1984, n. 212.
7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono
confermate".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982
(Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale) e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria".
- Si riporta il testo dell'art. 15, commi 34 e 35, della
legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"34. Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale, di cui
all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non
utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si
rendessero disponibili presso il Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di
rinuncia delle imprese interessate sono egualmente
trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la
procedura di cui al precedente periodo.
35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le
modalita' ed i criteri ivi indicati, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 30 miliardi per l'anno 1989".
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
formulato:
"Art. 1. (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".
- La legge n. 554/1988 concerne: "Disposizioni in
materia di pubblico impiego".