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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 e'
sostituito dal seguente:
"5) eta' non superiore ad anni settanta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed
economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di
pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono
conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
5) eta' non superiore ad anni settanta".
L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo
soprariportato, e' cosi' formulato:
"Art. 1. - Negli istituti di prevenzione e di pena le
pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa
della confessione cattolica sono affidate, in forma di
incarico, ad uno o piu' cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di
cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di
incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'art. 1
della legge 5 marzo 1963, n. 323".