Legge Ordinaria n. 193 del 24/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 29 maggio 1989 n. 123)
Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   I   benefici  di  cui  all'articolo  4,  comma  14-  bis,  del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17, avranno le
seguenti decorrenze:
    a)  ai fini giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come previsto nel
decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972,  n.  319,  e,
comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
    b)  ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge
17 febbraio 1985, n. 17.
  2.  Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio   1957,  n.  3,  e  cioe'  quelle  di  concetto,  tecniche  e
amministrative.
  3.  Gli  impiegati  delle  carriere di concetto del Ministero delle
finanze, in possesso dei requisiti previsti  dall'articolo  4,  comma
14-  bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17,  che  siano
transitati  quali  vincitori  di  concorso  nei  ruoli della carriera
direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere,  con  istanza  da
presentare   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, di fruire  dei  benefici  di  cui  alla  norma  sopra
citata.
  4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua
nel ruolo della carriera direttiva  di  appartenenza  all'entrata  in
vigore  della  presente  legge  o,  in mancanza, in altro ruolo della
carriera direttiva del Ministero  delle  finanze,  pur  rimanendo  in
servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.
  5.  Le  promozioni  conseguite  per  effetto  della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto  delle  ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione
in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo  l'ultimo
degli   impiegati   della  ex  carriera  direttiva  o  del  ruolo  ad
esaurimento  pervenuti  alla  medesima  qualifica   con   la   stessa
decorrenza ed avente uguale anzianita' di servizio.
  6.   Gli   impiegati   delle  ex  carriere  di  concetto  tecniche,
destinatari della presente  legge,  continuano  a  prestare  la  loro
opera,  per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione
di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  comma  14-  bis  dell'art.  4  del D.L. n. 853/1984,
          aggiunto dalla legge di conversione n. 17 del 1985, prevede
          quanto  segue: "14- bis.  I benefici normativi ed economici
          previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  1›
          giugno  1972,  n.  319,  (Per  il titolo si veda nelle note
          all'art. 1, n.d.r.), sono estesi al personale  di  concetto
          delle    soppresse    carriere   ordinarie   (tecniche   ed
          amministrative) che abbia  sostenuto  concorsi  di  accesso
          alla  carriera  con  almeno tre prove scritte sulle materie
          professionali  e  di  istituto  ed  abbia  svolto  mansioni
          analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali".
           Note all'art. 1:
             - Per il testo del comma 14- bis dell'art. 4 del D.L. n.
          853/1984 si veda la nota al titolo.
             -  Il D.P.R. n. 319/1972 concerne il riordinamento delle
          ex carriere speciali.
             -  La  legge  n.  17/1985  di  conversione  del  D.L. n.
          853/1984 e' stata  pubblicata  nell'edizione  straordinaria
          alla  Gazzetta Ufficiale di domenica 17 febbraio 1985 ed e'
          entrata in vigore il 18 febbraio 1985.
             -   L'art.   172  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con D.P.R. n.  3/1957, cosi' recita:
             "Art.  172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere
          di  concetto  addetto  agli   uffici   dell'amministrazione
          centrale   e  periferica  svolge  i  compiti  di  carattere
          amministrativo, contabile e tecnico  previsti  dai  singoli
          ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono
          affidati.
             Nell'espletamento    dei    propri    compiti    ha   la
          responsabilita' della corretta applicazione delle  leggi  e
          dei regolamenti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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