Legge Ordinaria n. 198 del 22/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 30 maggio 1989 n. 124)
Pubblicita' delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche.
Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e  130
del codice di procedura civile.
  2.  Nel  primo  comma  dell'articolo  39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: "e dell'articolo
128" sono soppresse.
  3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' soppresso.
  4.  Resta  ferma  la validita' degli atti compiuti in tutti i gradi
della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata  in
vigore della presente legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice
          di procedura civile e' il seguente:
             "Art.  127  (Direzione  dell'udienza).  -  L'udienza  e'
          diretta dal giudice singolo o dal presidente del  collegio.
             Il  giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto
          occorre affinche' la trattazione  delle  cause  avvenga  in
          modo  ordinato e proficuo, regola la discussione, determina
          i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara  chiusa
          quando la ritiene sufficiente.
             Art.  128  (Udienza  pubblica).  -  L'udienza  in cui si
          discute la causa e' pubblica a  pena  di  nullita',  ma  il
          giudice  che  la dirige puo' disporre che si svolga a porte
          chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello  Stato,  di
          ordine pubblico o di buon costume.
             Il   giudice   esercita  i  poteri  di  polizia  per  il
          mantenimento dell'ordine e del decoro  e  puo'  allontanare
          chi contravviene alle sue prescrizioni.
             Art.   129   (Doveri   di   chi   interviene  o  assiste
          all'udienza). - Chi interviene o  assiste  all'udienza  non
          puo'  portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e
          in silenzio.
             E'   vietato   fare   segni   di   approvazione   o   di
          disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
             Art.   130   (Redazione  del  processo  verbale).  -  Il
          cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto  la
          direzione del giudice.
             Il  processo  verbale  e'  sottoscritto  da chi presiede
          l'udienza e dal cancelliere; di esso non  si  da'  lettura,
          salvo espressa istanza di parte".
             -  Il  testo  del  primo  comma  dell'art.  39 (Norma di
          rinvio) del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della  disciplina
          del  contenzioso  tributario),  cosi' come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:  "Al  procedimento  dinanzi
          alle   commissioni   tributarie  si  applicano,  in  quanto
          compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi
          che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel
          libro I del codice  di  procedura  civile,  con  esclusione
          degli  articoli  da  61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo
          comma, degli articoli da 90 a 97".
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  27  del  citato D.P.R. n.
          636/1972   non   ammetteva   la   discussione   orale   nel
          procedimento  dinanzi alla commissione tributaria centrale.

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