Legge Ordinaria n. 203 del 18/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 31 maggio 1989 n. 125)
Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1ø aprile 1981, n. 121.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre,  con
propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti
capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di  servizio  per  il
personale  della  Polizia  di  Stato  che  si  trova  nelle  seguenti
particolari situazioni di impiego e ambientali:
    a)  personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica
o di soccorso pubblico in reparto  organico  o  a  questo  aggregato,
ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza
nel servizio;
    b)  personale  impiegato  in  servizi di istituto, specificamente
tenuto  a  permanere  sul  luogo  di  servizio   o   che   non   puo'
allontanarsene  per il tempo necessario per la consumazione del pasto
presso il proprio domicilio;
    c)  personale  impiegato  in  servizi di istituto in localita' di
preminente interesse operativo ed  in  situazioni  di  grave  disagio
ambientale;
    d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale
l'alloggio collettivo in caserma e' specificamente richiesto ai  fini
della disponibilita' per l'impiego.
  2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali
di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma
dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11
settembre 1950, n. 807.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
             La   legge   n.   121/1981   reca:   "Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza".  Il  testo
          dell'art. 16 e' il seguente:
             "Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  Polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
               a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
               b)  il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".
          Nota all'art. 1:
             Il  D.P.R. n. 807/1950 reca: "Soppressione della razione
          viveri individuale  del  personale  militare  e  di  quello
          appartenente    ai   Corpi   militarmente   organizzati   e
          regolamentazione  del   trattamento   vitto   delle   mense
          obbligatorie   di  servizio".  Il  testo  del  primo  comma
          dell'art. 3 e' il seguente:  "A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense
          obbligatorie  di  servizio  compete,   per   ciascuno   dei
          partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della
          razione viveri:
               a)   mense  ufficiali,  sottufficiali,  carabinieri  e
          finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e  dei
          battaglioni   mobili  dei  Carabinieri,  della  Guardia  di
          finanza e  altri  Corpi  militarmente  organizzati  facenti
          parte  delle  Forze  armate, durante la permanenza ai campi
          nei periodi in cui l'Esercito  compie  grandi  manovre,  di
          campagna, di cavalleria e di istruzione;
               b)  mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo
          di navi della Marina  militare  ai  sensi  del  regolamento
          sugli  assegni  di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio
          1938,  n.  1156,  e  successive  varianti,  nonche'   mense
          ufficiali,  sottufficiali  e  finanzieri costituite a bordo
          delle unita' del Naviglio della guardia di finanza;
               c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi
          dell'art.  1 del decreto legislativo 24  ottobre  1947,  n.
          1428,  per il personale militare e civile di ruolo e non di
          ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti  e
          che  vi  presti  servizio  effettivo,  nonche' al personale
          militare che vi si rechi per esplicare attivita'  di  volo.
          Per  il personale che consumi nella giornata un solo pasto,
          viene corrisposto alle  mense  la  meta'  dell'importo  del
          controvalore di cui sopra".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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