Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento, il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre, con
propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti
capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il
personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti
particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica
o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato,
ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza
nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente
tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non puo'
allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto
presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in localita' di
preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio
ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale
l'alloggio collettivo in caserma e' specificamente richiesto ai fini
della disponibilita' per l'impiego.
2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali
di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 1950, n. 807.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo
dell'art. 16 e' il seguente:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
Nota all'art. 1:
Il D.P.R. n. 807/1950 reca: "Soppressione della razione
viveri individuale del personale militare e di quello
appartenente ai Corpi militarmente organizzati e
regolamentazione del trattamento vitto delle mense
obbligatorie di servizio". Il testo del primo comma
dell'art. 3 e' il seguente: "A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense
obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei
partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della
razione viveri:
a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e
finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei
battaglioni mobili dei Carabinieri, della Guardia di
finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti
parte delle Forze armate, durante la permanenza ai campi
nei periodi in cui l'Esercito compie grandi manovre, di
campagna, di cavalleria e di istruzione;
b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo
di navi della Marina militare ai sensi del regolamento
sugli assegni di imbarco, approvato con il R.D. 15 luglio
1938, n. 1156, e successive varianti, nonche' mense
ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo
delle unita' del Naviglio della guardia di finanza;
c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n.
1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di
ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e
che vi presti servizio effettivo, nonche' al personale
militare che vi si rechi per esplicare attivita' di volo.
Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto,
viene corrisposto alle mense la meta' dell'importo del
controvalore di cui sopra".