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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana,
ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori
universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato
attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari
e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 382/1980
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) e' il seguente:
"Art. 4 (Assegnazione di posti di professore ordinario
per le chiamate di studiosi stranieri). - Il Ministro della
pubblica istruzione, su richiesta delle facolta' e su
parere del Consiglio universitario nazionale, puo'
riservare una percentuale di posti di professore ordinario
non superiore al 5 per cento della dotazione organica di
ogni singola facolta', alle proposte di chiamata diretta,
da parte delle facolta', di studiosi eminenti di
nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione in
Universita' straniere.
La proposta di chiamata deve essere adottata con la
maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del
consiglio di facolta' che si pronuncia sulla qualita'
scientifica dello studioso. La proposta e' accompagnata da
una motivata relazione che illustra la figura scientifica
del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione
dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore
con proprio decreto, determinando la relativa classe di
stipendio corrispondente sulla base dell'anzianita' di
docenza e di ogni altro elemento di valutazione.
I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del
presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia,
trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.
Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei
cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di
professore universitario".
- Il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 382/1980 e'
il seguente:
"Art. 16 (Funzioni direttive e di coordinamento
riservate al professore ordinario). - Ferme restando le
incompatibilita' previste dal precedente art. 13, sono
riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore,
preside di facolta', direttore di dipartimento e di
consiglio di corso di laurea, nonche' le funzioni di
coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le
funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
E' riservata di norma ai professori ordinari la
direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e
di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi la
direzione di detti istituti e scuole e' affidata a
professori associati".