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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n.
948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975,
n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per
facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a
credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di
lire un milione".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si riporta qui di seguito il testo vigente dell'art. 18
della legge 30 luglio 1951, n. 948 (Disposizioni in materia
di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi
bancari) quale risulta a seguito delle modifiche apportate
dalla legge n. 187/1975 e dalla presente legge:
"Art. 18. - Le disposizioni contenute nella presente
legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il
credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti
ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente
disposizione di legge o norma speciale in materia
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Le aziende di credito possono stabilire norme speciali
per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma
iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto
non supera l'importo di lire un milione".