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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione 1986 sul commercio internazionale e la convenzione 1986
sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al
30 giugno 1986.