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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazione del prodotto
1. La denominazione "Salame di Varzi" e' riservata al salame le cui
fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura
completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente
individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i
seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago,
Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella,
Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e
Zavattarello, tutti facenti parte della Comunita' montana n. 1 -
Oltrepo' Pavese - con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo,
Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino.
2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da
particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni
proprie dell'ambiente di produzione.