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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i
candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso
di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
L'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dalla presente legge,
e' cosi' formulato:
"Art. 2. (Requisiti generali) - Possono accedere agli
impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i
seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai
40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali
leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non
puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
quarantacinque anni di eta';
3) buona condotta;
4) idoneita' fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti
delle singole amministrazioni possono prescrivere anche
altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e'
stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano
diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione della domanda di ammissione".