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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni
urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi
presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di
imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la
sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
128 del 3 giugno 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 14 settembre 1989.