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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN), ai sensi dell'articolo 27 della legge 15
dicembre 1971, n. 1240, per l'attuazione del nuovo piano pluriennale
1989-1993, e' stabilito in complessive L. 1.800.000.000.000, cosi'
ripartite:
a) per l'anno 1989 L. 280.000.000.000;
b) per l'anno 1990 L. 320.000.000.000;
c) per l'anno 1991 L. 360.000.000.000;
d) per l'anno 1992 L. 400.000.000.000;
e) per l'anno 1993 L. 440.000.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1.
Il testo dell'art. 27 della legge n. 1240/1971 (Norme
relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per
l'energia nucleare (CNEN), e' il seguente:
"Art. 27. - I provvedimenti legislativi relativi al
finanziamento dei programmi pluriennali dell'INFN,
approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della
presente legge, saranno proposti su iniziativa del
Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello
del tesoro.
Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed
eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale
sono previste, sono portate in aumento alle disponibilita'
degli esercizi successivi entro i limiti del piano
pluriennale cui si riferiscono".