Legge Ordinaria n. 285 del 04/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 agosto 1989 n. 186)
Norme specifiche sul servizio diplomatico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Trattamento economico dei gradi iniziali 
                      della carriera diplomatica 
 1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare  la  normativa  generale
sul pubblico impiego con gli specifici  compiti  di  direzione  e  di
coordinamento del personale diplomatico nei settori di  attivita'  di
cui all'articolo 99 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e in attesa  del  provvedimento  legislativo  di
riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti  operativi
dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione
non ancora in possesso dei requisiti di cui  all'articolo  29,  primo
comma, lettera b), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e' attribuito il trattamento economico tabellare
corrispondente all'ottanta per cento di  quello  dei  consiglieri  di
legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale e'
ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici  con
il grado  di  primo  segretario  di  legazione  e  di  segretario  di
legazione. 
  2. I funzionari di  cui  al  comma  1  conservano  la  retribuzione
individuale di anzianita' in godimento alla data di attribuzione  del
nuovo stipendio. 
  3. Ai fini della progressione economica  nel  nuovo  stipendio,  il
suddetto  personale   viene   collocato   nella   classe   o   scatto
immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei  commi
1 e 2, previa temporizzazione della differenza. 
 

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