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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Trattamento economico dei gradi iniziali
della carriera diplomatica
1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale
sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di
coordinamento del personale diplomatico nei settori di attivita' di
cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e in attesa del provvedimento legislativo di
riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi
dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione
non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo
comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e' attribuito il trattamento economico tabellare
corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di
legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale e'
ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con
il grado di primo segretario di legazione e di segretario di
legazione.
2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione
individuale di anzianita' in godimento alla data di attribuzione del
nuovo stipendio.
3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il
suddetto personale viene collocato nella classe o scatto
immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi
1 e 2, previa temporizzazione della differenza.