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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n.
125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, e' sostituito dai
seguenti:
"Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono
autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza
di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche'
dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto
ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto
del presidente della regione.
La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto
e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero
massimo di licenze che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare,
proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, e' delegata al
presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita
l'apposita commissione permanente del consiglio regionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 125/1976 (Disciplina
della circolazione stradale nelle aree aeroportuali),
introdotto dalla legge n. 415/1984, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti
al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la
circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico,
le attivita' commerciali inerenti al trasporto che in esse
si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, e' riservato al
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in
conformita' alle norme del codice della strada e del codice
della navigazione.
Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente
sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i
titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune
capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel
cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi
di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente
della regione.
La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni
di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la
fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune
o consorzio puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino
d'utenza aeroportuale, e' delegata al presidente della
regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita
l'apposita commissione permanente del consiglio regionale.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano
affidate in gestione ad enti o societa', il potere di
ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati".