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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni
capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento
e comunque in ogni capoluogo di provincia".
2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario.