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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta
ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del
quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24
dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo
istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di
193.500.000 unita' di conto del Fondo, pari a L. 301.826.949.000, per
il triennio 1988-1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 880/1974 autorizza la ratifica e da'
esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di
sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.