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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la
valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione
alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture
produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttivita'
delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o
salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di
occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della
cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese
maggiore competitivita' sul mercato in coerenza con gli obiettivi
fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 41/1982 reca: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".