Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ottava
ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo
sviluppo (International Development Association - IDA), della quale
l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che
ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L.
920.230.020.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a
partire dal 1988.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge richiamata e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.