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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui
redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata
a Caracas il 24 novembre 1987.