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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Allo scopo di portare a termine gli impegni organizzativi e
finanziari assunti per la realizzazione della seconda Conferenza
nazionale dell'emigrazione, organizzata dal Ministero degli affari
esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e'
autorizzato il finanziamento integrativo della medesima di lire 1.330
milioni.
2. Al suddetto onere si provvede mediante la riassegnazione al
bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro delle
disponibilita' finanziarie risultanti al 31 dicembre 1988
sull'assegnazione statale al Consiglio stesso per il medesimo anno e
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario
1989.
3. Le somme destinate a tale scopo sono gestite con le modalita'
previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1987, n.
540.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 8 della
predetta legge n. 540 del 1987, le funzioni di vice-segretario
generale della Conferenza possono essere conferite anche ai
funzionari del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di
grado non inferiore a primo dirigente.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 540/1987
(Indizione della seconda Conferenza nazionale
dell'emigrazione) prevede che: "La gestione delle somme
suindicate e' disciplinata dalle norme, in quanto
applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola
l'amministrazione e la contabilita' del CNEL, fatte salve,
per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza
o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 della presente legge".
- Il comma 4 dell'art. 8 della sopracitata legge n.
540/1987 prevede che: "Gli incarichi di segretario generale
e di vice segretario generale della Conferenza sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri,
sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di
grado non inferiore, rispettivamente, a ministro
plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di
legazione".