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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega legislativa al Governo in materia di
legislazione doganale, di amministrazione delle
dogane e imposte indirette, di contrabbando, di
ordinamento ed esercizio dei magazzini generali
e delega ad adottare un testo unico)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale,
secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel
termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla
organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle
dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale,
secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel
termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel
rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e
dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed
alla complessita' e peculiarita' del servizio.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti
norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente
per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia
dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli
spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi
in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di
confisca.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di
cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante
l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento
generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini
generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti
magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n.
126.
4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e
riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed
in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad
esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro
armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie,
attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in
materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura
extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il R.D. n. 126/1927 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.